Ordinanza — n. 35071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ RANUCCI STEFANO nato a SANT'ANTIMO il 10/01/1969 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto ex art. 35 bis O.P. da Stefano Ranucci, disponendo che il modello 72 in vigore presso la Casa Circoncariale di L'Aquila fosse equiparato a quello in uso presso la Casa di Reclusione di Milano Opera; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 35 bis e 41 bis 0.P.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il r corso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché contenenti una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in virtù della quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis O.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ RANUCCI STEFANO nato a SANT'ANTIMO il 10/01/1969 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto ex art. 35 bis O.P. da Stefano Ranucci, disponendo che il modello 72 in vigore presso la Casa Circoncariale di L'Aquila fosse equiparato a quello in uso presso la Casa di Reclusione di Milano Opera; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 35 bis e 41 bis 0.P.;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il r corso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché contenenti una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in virtù della quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis O.
P., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281618).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr