Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIFFONI BIAGIO nato a EBOLI il 29/09/1969 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Biagio Giffoni volto ad ottenere la rivalutazione, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di tre semestri di pena espiata, rilevando che detti periodi erano già stati valutati ai fini del beneficio, trattandosi dunque di mera riproposizione di istanze già valutate. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 2, 3, e 4, cod. proc. pen.; 35 bis O.P. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Biagio Giffoni volto ad ottenere la rivalutazione, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di tre semestri di pena espiata, rilevando che detti periodi erano già stati valutati ai fini del beneficio, trattandosi dunque di mera riproposizione di istanze già valutate. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 2, 3, e 4, cod. proc. pen.; 35 bis O.P. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIFFONI BIAGIO nato a EBOLI il 29/09/1969 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Biagio Giffoni volto ad ottenere la rivalutazione, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di tre semestri di pena espiata, rilevando che detti periodi erano già stati valutati ai fini del beneficio, trattandosi dunque di mera riproposizione di istanze già valutate. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 2, 3, e 4, cod. proc. pen.; 35 bis O.P. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condaQna il ricorrerte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la cassa de le ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P-eidente