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Ordinanza — n. 35064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Domenico Gallico avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, osservando che costui, a seguito di illeciti disciplinari commessi nel carcere di Viterbo e dell'aggressione condotta ai danni del Pubblico Ministero in sede di interrogatorio, non aveva affatto intrapreso il percorso rieducativo; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 176, comma 3, cod. pen.; :.3, commi 1, 2, 3, 4, e 5 0.P.; 69, comma 1, e 70, comma 1, 0.P.; 4 bis e 41 bis 0.P.; 13, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., con riferimento alle sentenze della Corte costi- tuzionale che hanno definito il rilievo del percorso rieducativo del condannato in funzione dei benefici penitenziari.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle kio,v spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena attenuazione libera della pena messa in libertà provvisoria riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Domenico Gallico avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, osservando che costui, a seguito di illeciti disciplinari commessi nel carcere di Viterbo e dell'aggressione condotta ai danni del Pubblico Ministero in sede di interrogatorio, non aveva affatto intrapreso il percorso rieducativo; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 176, comma 3, cod. pen.; :.3, commi 1, 2, 3, 4, e 5 0.P.; 69, comma 1, e 70, comma 1, 0.P.; 4 bis e 41 bis 0.P.; 13, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., con riferimento alle sentenze della Corte costi- tuzionale che hanno definito il rilievo del percorso rieducativo del condannato in funzione dei benefici penitenziari.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle kio,v spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid