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Ordinanza — n. 35063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1990 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Vincenzo Gencarelli, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, emesse nei confronti del predetto, per delitti di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 12 aprile del 2016 (sentenza sub 1 del provvedimento impugnato), acquisto, detenzione e offerta illeciti di sostanze stupefacenti commessi il 23 agosto, il 2 settembre e il 4 ottobre 2010 (sentenza sub 2), detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in data 6 agosto 2014 (sentenza sub 3, già riconosciuto tra i reati il vincolo della continuazione), furto aggravato e lesioni personali aggravate, commessi il 9 maggio 2016 (sentenza sub 4).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, violazione di legge sostanziale) sono fondati su doglianze di mero fatto e, comunque, sono genericamente prospettati in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, dunque, non sono consentiti in sede di legittimità.

Parole chiave

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concorso materiale di reati reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate altri reati criminalità persistente formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1990 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Vincenzo Gencarelli, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, emesse nei confronti del predetto, per delitti di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 12 aprile del 2016 (sentenza sub 1 del provvedimento impugnato), acquisto, detenzione e offerta illeciti di sostanze stupefacenti commessi il 23 agosto, il 2 settembre e il 4 ottobre 2010 (sentenza sub 2), detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in data 6 agosto 2014 (sentenza sub 3, già riconosciuto tra i reati il vincolo della continuazione), furto aggravato e lesioni personali aggravate, commessi il 9 maggio 2016 (sentenza sub 4).

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, violazione di legge sostanziale) sono fondati su doglianze di mero fatto e, comunque, sono genericamente prospettati in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, dunque, non sono consentiti in sede di legittimità.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2.

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, rilevando non solo il dato della notevole distanza temporale tra la prima delle vicende delittuose giudicate con i provvedimenti irrevocabili (risalente al 2010 di cui alla sentenza sub 2) e quelle commesse nel 2013 e 2016 di cui alle altre sentenze irrevocabili, ma anche l'occasionalità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, frutto di estemporanea determinazione a delinquere. 3.3.Rilevato, invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito estrinsecata attraverso una motivazione logica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie quanto ai fatti giudicati con le sentenze irrevocabili fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, considerato il divario temporale tra il primo fatto risalente al 2010 e i successivi, oltre all'estemporaneità di uno dei delitti giudicati, di resistenza a pubblico ufficiale, di cui alla sentenza sub 1, cui il ricorrente oppone considerazioni in fatto non rivedibili in sede di legittimità. 3.4.

Considerato, dunque, non significativo ai fini della specificità del ricorso, il dato enucleato dal ricorrente, circa l'avvenuto riconoscimento della continuazione interna, in sede di cognizione, tra il delitto concernente la detenzione illecita di stupefacenti e il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui alla sentenza sub 3. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 20