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Ordinanza — n. 35057/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35057/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI GIOVANNI nato a ADRARA SAN MARTINO il 15/09/1932 avverso la sentenza del 14/06/2011 del TRIB.SEZ.DIST. di GRUMELLO DEL MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava Giovanni Bresciani alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo. Rilevato che avverso tale sentenza il difensore dell'impLtato aveva proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,attesa la non impugnabilità della sentenza di condanna a pena esclusivamente pecuniaria. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen; Ordinanza — n. 35057/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di GRUMELLO DEL MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava Giovanni Bresciani alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo. Rilevato che avverso tale sentenza il difensore dell'impLtato aveva proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,attesa la non impugnabilità della sentenza di condanna a pena esclusivamente pecuniaria. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità pena pecuniaria non riscuotibile cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava Giovanni Bresciani alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI GIOVANNI nato a ADRARA SAN MARTINO il 15/09/1932 avverso la sentenza del 14/06/2011 del TRIB.SEZ.DIST. di GRUMELLO DEL MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava Giovanni Bresciani alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo. Rilevato che avverso tale sentenza il difensore dell'impLtato aveva proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,attesa la non impugnabilità della sentenza di condanna a pena esclusivamente pecuniaria. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle PN),1,91 spese processuali e della somma di euro Tfa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente