Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking legal argumentation under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a reduced sentence for illegal weapon possession, arguing violations of specific penal and procedural articles. The court rejected this because the grievances were mere complaints without the required legal critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts or the application of law, without providing the necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRINO PLACIDO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/04/1962 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRE:SCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, riduceva la pena inflitta a Placido Crinò, rideterminandola in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda, per la contravvenzione di porto di armi ed oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt:. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consenti -,i dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto cii fatto, peraltro non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle crt r-fy'n,vrt spese processuali e della somma di euro tremilam:Pla cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside