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Ordinanza — n. 35054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for attempted murder conviction citing inadmissibility of mere complaints and lack of logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Narciso Aniello's appeal against his attempted murder conviction inadmissible. The defendant argued for violation of penal law and insufficient medical expert reasoning, but the court found these to be mere complaints lacking substantive critique. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logically coherent and fully examined the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts without a critical analysis of the arguments supporting the decision, or if it alleges logical flaws that are demonstrably absent in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints logical flaws medical expert opinion attempted murder conviction inesigibile malgrado lesioni salute perizia medica insufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISO ANIELLO nato a NAPOLI il 14/12/1960 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli con la quale, all'esito di giudizio immediato, Narciso Aniello era stato condannato alla pena di anni cinque di reclu- sione per il reato di tentato omicidio, ex artt. 56, 575 e 61 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione della legge penale e l'insufficienza della motivazione per quanto attiene alla consulenza del medico legale, nonché l'illogicità e contraddittorietà della stessa.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto e contraddittorietà e illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

La parte civile Filippo Perfetti ha presentato conclusioni scritte e nota spese, sicché l'imputato è tenuto - oltre alle spese processuali - anche alla rifusione delle spese sopportate nel grado da detta parte civile, come da liquidazione effettuata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i N ..._„fr spese processuali e inW=0 della somma di euro tremilak" cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Filippo Perfetti* che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il