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Ordinanza — n. 35047/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal record continuity due to lack of premeditation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize a legal bond of continuity between four criminal judgments. The lower court had denied the claim because the defendant failed to prove the crimes were part of a single premeditated criminal plan. The court ruled that mere chronological proximity and similar crime types are insufficient without concrete evidence of a unified criminal project.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The burden of proof for a criminal record continuity bond rests on the convicted person, requiring specific evidence of a premeditated criminal project rather than mere chronological proximity or similar crime types.

Parole chiave

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criminal record continuity bond of continuity premeditated criminal project procedural inadmissibility burden of proof criminal record continuity of crimes recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Alberto Piscitelli di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse:

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI ALBERTO nato a CASERTA il 24/10/1965 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Alberto Piscitelli di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse:

1) dal Tribunale di S. M. Capua Vetere, sezione di Marcianise, irrevocabile in data 11 luglio 2010, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. peli.;

2) dal Tribunale di Salerno, irrevocabile il 27 ottobre 2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640, 476, 482, 61 n. 2 cod. pen.;

3) dal Tribunale di Matera, irrevocabile il 17 dicembre 2016, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.;

4) dal Tribunale di Taranto, irrevocabile in data 30 maggio 2020, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 640 cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata e specifica.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione e erronea applicazione di legge penale) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttivi di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, a fronte di un approfondito e completo esame di merito.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza la identica indole, l'omogeneità delle modalità operative, con truffe consumate a breve distanza temporale, reati tutti commessi, quanto ad un gruppo di questi, in Puglia, nonché ad un secondo gruppo, in Campania) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti (nella specie peraltro, riferito a parte dei reati) e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2.

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di parte dei titoli di reato divisi per gruppi, ritenuti invece, espressione, nel caso al vaglio, di una vera e propria inclinazione a delinquere attraverso reati della stessa specie, cui si accompagnavano di volta, in volta, reati ulteriori (quali la ricettazioni di un ciclomotore), peraltro eseguiti con modalità considerate del tutto diverse (sia per concorrenti nel reato, per persone offese e quanto alle concrete modalità di esecuzione). 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee e dividendo i reati giudicati in due gruppi, fosse stata unitariamente programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee, così in definitiva escludendo anche la possibilità di procedere al riconoscimento del vincolo ex art.671 cod. proc. pen. soltanto tra gruppi di sentenze. 3.4.

Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cas:sa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 lugli