Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to analyze substantive grounds and lack of domicile declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The Tribunal of Surveillance had rejected Jennifer Gabrieli's request for alternative sentence measures because her application lacked a formal domicile declaration. The defense argued this violated procedural rules regarding domicile, but the Court found the appeal infounded as it failed to properly analyze the substantive arguments presented in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606 comma 3 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is not based on a necessary analysis of the arguments supporting the contested decision or if it concerns procedural violations clearly refuted by the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI JENNIFER natcka BOLOGNA il 29/11/1990 avverso l'ordinanza del 29/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di Jennifer Gabrieli onde ottenere il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare o l'affidamento al servizio sociale ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando il Tribunale che tale istanza era sprovvista di rituale dichiarazione od elezione di domicilio; Rilevato che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difen- sore della condannata, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta mancanza della dichiarazione di domicilio nell'istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione, con conseguente vizio di motivazione sul punto;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché manifestamente infondati perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, non risultando l'istanza sottoscritta dalla condannata né la sua sottoscrizione autenticata dal difensore. rflAit g'f-rti, 09 i -0-i• i-in LA CM" aiutvoTn G) i mi rtz id n pril9 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ftly spese processuali e della somma di euro tremila-Va cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside