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Ordinanza — n. 35042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of substantive reviewability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant challenged a supervision court order denying a sentence execution delay, citing legal violations and insufficient reasoning. The court rejected the appeal because the underlying facts were already corrected in a prior unchallenged decision and the appeal lacked substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 591, 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when they rely on factual assumptions not suitable for review at the level of legality or when the challenged decision has already been corrected without appeal.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal supervision court order sentence execution delay lack of substantive review procedural inadmissibility revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI ABDESSLAM nato il 06/06/1980 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale dì Sorveglianza dì Roma ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata da Abdesslam Ibrahimi. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 51 ter, comma 2, 0.P., nonché mancanza "grafica" di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati.

Il primo motivo afferisce infatti a violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non ravvisabili nel giudizio di legittimità, stante l'avvenuta e non impugnata correzione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30/10/2021, e non rilevando in ogni caso la scadenza del termine di efficacia della sospensione, trattandosi qui di una revoca, per la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309). Il secondo motivo lamenta l'asserito difetto della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi~ -tassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sid