Ordinanza — n. 35041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MARCO nato a VELLETRI il 12/09/1975 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione, presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. da Marco Conti, rilevando che non era ancora decorso il termine ultimo per proporre impugnazione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo come unico motivo di censura l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disciplina in materia di sospensione feriale dei termini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 175 cod. proc. pen. da Marco Conti, rilevando che non era ancora decorso il termine ultimo per proporre impugnazione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo come unico motivo di censura l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disciplina in materia di sospensione feriale dei termini.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MARCO nato a VELLETRI il 12/09/1975 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione, presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. da Marco Conti, rilevando che non era ancora decorso il termine ultimo per proporre impugnazione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo come unico motivo di censura l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disciplina in materia di sospensione feriale dei termini.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, stante l'irrilevanza della dedotta violazione della disciplina della sospensione feriale dei termini, in assenza di deduzioni sui presupposti per l'applicazione dell'art 175 cod. proc. pen.;
ALI'(. O ; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ilfavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere