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Ordinanza — n. 35038/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK BABACAR nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 22/07/2021 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Al Giudice di pace che nella valutazione della particolare tenuità del fatto, fondata sul riscontro della sussistenza concorrente - e non solo alternativa - di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato), ha attribuito rilevanza ostativa alla consumazione da parte dell'imputato, durante la permanenza in territorio italiano di un reato per il quale era stato escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, continua ad opporre l'esito posto dell'affidamento in prova e la revoca della misura di scurezza dell'espulsione già plausibilmente valutate in sede di merito come non significative per ridimensionare la gravità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rischio di soggiorno illegale uscita illegale dal paese ripetute violazioni del diritto degli stranieri recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK BABACAR nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 22/07/2021 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Al Giudice di pace che nella valutazione della particolare tenuità del fatto, fondata sul riscontro della sussistenza concorrente - e non solo alternativa - di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato), ha attribuito rilevanza ostativa alla consumazione da parte dell'imputato, durante la permanenza in territorio italiano di un reato per il quale era stato escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, continua ad opporre l'esito posto dell'affidamento in prova e la revoca della misura di scurezza dell'espulsione già plausibilmente valutate in sede di merito come non significative per ridimensionare la gravità del fatto.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo