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Ordinanza — n. 35035/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35035/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO VINCENZO nato a BENEVENTO il 03/05/1952 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; (Podyt Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Alla Corte di appello che ha desunto il coinvolgimento morale e materiale dell'imputato nei reati di falso di cui ai capi L1) e L2) dalla sua incontestata partecipazione al reato di falsa attestazione dello stato di residenza di cui al capo L), la difesa ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare la astratta possibilità che i reati potessero essere stati commessi senza alcun accordo con l'odierno imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Alla Corte di appello che ha desunto il coinvolgimento morale e materiale dell'imputato nei reati di falso di cui ai capi L1) e L2) dalla sua incontestata partecipazione al reato di falsa attestazione dello stato di residenza di cui al capo L), la difesa ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare la astratta possibilità che i reati potessero essere stati commessi senza alcun accordo con l'odierno imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte uso di false generalità partecipazione al reato concorso proprio inchiesta per falsità atti complicità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO VINCENZO nato a BENEVENTO il 03/05/1952 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; (Podyt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Alla Corte di appello che ha desunto il coinvolgimento morale e materiale dell'imputato nei reati di falso di cui ai capi L1) e L2) dalla sua incontestata partecipazione al reato di falsa attestazione dello stato di residenza di cui al capo L), la difesa ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare la astratta possibilità che i reati potessero essere stati commessi senza alcun accordo con l'odierno imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022.