Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unregistered lawyer's signature without conversion exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the petition was signed by an attorney not listed in the special register required for higher courts. Although the appeal originated from a converted second-instance judgment, the Court held that the established rule prohibiting unregistered lawyers' signatures does not apply to converted appeals. Consequently, the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The rule rendering cassation appeals inadmissible when signed by an attorney not enrolled in the special register applies even if the appeal was converted from a second-instance judgment, as no derogation exists for this specific scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA ELENA nato a ROMA il 27/08/1988 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAhata- a v usa_alle_parig udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'atto di impugnazione è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del difensore che l'ha proposto, avv. Claudia Lombardo, nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medèsima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 ma