Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35031/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for requesting merit review; court upheld conviction based on prior record and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a re-evaluation of evidence and alternative interpretations of facts. The lower court had already excluded the claim that officers knocked on the wrong house, noting the intercom label and floor reference were merely clerical errors. Consequently, the conviction was upheld based on the defendant's criminal history and the statutory criteria for sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals requesting a re-evaluation of evidence or alternative interpretations of facts are inadmissible as they pertain to the merits of the case, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merit review request evidence re-evaluation criminal history criteria procedural error condotta illecita della polizia reati contro la pubblica autorità allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
La pena base, peraltro non particolarmente distante dal minimo edittale, è stata determinata, a prescindere dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla riduzione per il rito abbreviato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La pena base, peraltro non particolarmente distante dal minimo edittale, è stata determinata, a prescindere dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla riduzione per il rito abbreviato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO PASQUALE nato a CELANO il 01/02/1991 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivilricorso, oltre a sollecitare, per di più in termini generici, apprezzamenti di merito e una lettura alternativa delle evidenze probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale ed in puntuale risposta ai rilievi dedotti nell'atto di appello, ha eslcuso che gli agenti operanti, durante le operazioni di controllo che hanno consentito l'accertamento della violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione ella sorveglianza speciale, abbiano bussato all'abitazione sbagliata.

Al riguardo è stato evidenziato che la targhetta del citofono riportava il nominativo della famiglia Freschi e che il riferimento ad un piano diverso da quello dove era posta l'abitazione controllata costituiva un mero refuso stante la corretta indicazione contenuta nella medesima annotazione di servizio Nessun elemento specifico è stato indicato per desumere la prospettata minima offensività del fatto che è stata ritenuta insussistente, con valutazione tutt'altro che illogica, alla luce della reiterazione delle condotte delittuose. La pena base, peraltro non particolarmente distante dal minimo edittale, è stata determinata, a prescindere dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla riduzione per il rito abbreviato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 ma