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Ordinanza — n. 35029/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting direct evidentiary review outside supervision jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a claim for early release based on a serious disciplinary sanction, which the defense argued should be re-evaluated. The court ruled that the defense's request to directly assess the evidence file violates the specific jurisdictional limits of the supervision trial.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate facts or evidence in supervision proceedings, and appeals requesting direct assessment of the evidentiary file are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Court of Cassation jurisdiction supervision trial limits disciplinary sanction review evidentiary file assessment inadmissible appeal messa in libertà provvisoria remissione della pena sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.s.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALISINANAJ ERIKSON nato il 06/08/1987 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il provvedimento con cui era stato negato il beneficio della liberazione anticipata, ha attributo rilievo decisivo all'irrogazione al detenuto di una sanzione disciplinare per una violazione, di rilevante gravità, commessa nel semestre in valutazione. Il difensore sollecita un diverso apprezzamento dell'episodio, peraltro accertato in sede disciplinare senza alcuna contestazione da parte dell'interessato, in tal modo pretendendo l'esercizio di poteri diretti di valutazione del compendio probatorio estranei al giudizio di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20