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Ordinanza — n. 35023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for sentence delay due to health grounds as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the prisoner's appeal inadmissible de plano because the sole ground was manifestly unfounded. The lower court had thoroughly reviewed medical records and defense arguments, concluding the inmate's health did not justify delaying the sentence. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassazione may declare an appeal inadmissible de plano if the sole ground is manifestly unfounded, requiring the lower court to have already assessed the factual and legal elements relevant to the claim.

Parole chiave

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inadmissible de plano manifestly unfounded sentence delay health grounds prisoner appeal capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute sospensione condizionale della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUTIERO SALVATORE nato a ANGRI il 27/06/1956 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per il differimento, sia obbligatorio sia facoltativo, della pena ha preso in esame non solo la documentazione medica più aggiornata (fino al giorno 8 luglio 2021) ma anche tutte le memorie difensive ed i loro allegati. In puntuale applicazione degli insegnamenti di questa Corte di legittimità, ha valutato, sulla scorta di tali risultanze, le condizioni di salute del detenuto anche sotto il profilo dell'assenza di compromissione, a causa dello stato morboso e dello scadimento fisico, della dignità umana, evidenziando, sempre alla luce delle relazioni dei sanitari, la compatibilità del quadro clinico con il contesto carcerario e l'assenza di criticità non gestibili dall'istituto penitenziario.

La valutazione della pericolosità sociale è stata ancorata ad elementi fattuali concreti desunti dalle più recenti informazioni fornite dai competenti organi di polizia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marz