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Ordinanza — n. 35021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for inhuman detention conditions as manifestly unfounded due to lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the prisoner's appeal inadmissible de plano, rejecting his request for compensation regarding alleged inhuman detention conditions. The court found the claim manifestly unfounded because the applicant failed to specify the exact number of occupants and cell dimensions in his initial requests, shifting the burden of proof to him. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter Ord. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the applicant fails to provide specific factual details required to substantiate a claim of inhuman treatment, thereby failing to meet the burden of proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal de plano dismissal manifestly unfounded burden of proof inhuman treatment prisoner detention court costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 ter Ord. pen.
Quanto al periodo 1986- 1987, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter Ord.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEGANO PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 14/01/1955 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Quanto al periodo 1986- 1987, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter Ord. pen. è stato legittimamente negato in considerazione della genericità delle deduzioni relative al pregiudizio, attribuendo, pertanto, al detenuto l'onere non di provare ma di indicare in modo specifico i fatti integranti la disumanità del trattamento. E' stato, al riguardo, evidenziato che Tigano non aveva indicato, né nell'istanza né nel reclamo, il numero preciso degli occupanti la cella nei diversi periodi e la loro dimensione, elementi, peraltro, non desumibili altrimenti in assenza di informazioni da parte della Direzione dell'istituto penitenziario.

Quanto ai periodi espiati nelle carceri di Ascoli Piceno, Spoleto e Viterbo, il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del provvedimento impugnato che, dopo avere determinato per i diversi periodi, lo spazio netto avuto a disposizione del detenuto (sempre superiore ai tre metri quadrati), ha ritenuto, in sintonia con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, che in quelli, assai brevi, in cui aveva avuto la disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, le condizioni complessive di detenzione, unitariamente considerate alla luce delle specifiche doglianze dedotte nell'istanza, integrassero la violazione dell'art. 3 della CEDU (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Comisso, Rv. 280433 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. perì. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marz