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Ordinanza — n. 35018/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ANDREA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 18/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la pericolosità sociale (Cannella è stato condannato, oltre che con la sentenza in esecuzione per un furto aggravato commesso nel 2017, altre otto volte per furti commessi tra il 1985 ed il 2006 ed è stato più volte segnalato dalla polizia).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la pericolosità sociale (Cannella è stato condannato, oltre che con la sentenza in esecuzione per un furto aggravato commesso nel 2017, altre otto volte per furti commessi tra il 1985 ed il 2006 ed è stato più volte segnalato dalla polizia).

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale pena privativa della libertà assistenza riabilitativa aiuto a domicilio lavoro del detenuto soppressione dell'aiuto sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ANDREA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 18/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la pericolosità sociale (Cannella è stato condannato, oltre che con la sentenza in esecuzione per un furto aggravato commesso nel 2017, altre otto volte per furti commessi tra il 1985 ed il 2006 ed è stato più volte segnalato dalla polizia).

La condotta tenuta dal condannato in epoca successiva, per quanto più rassicurante del trascorso delinquenziale, non è stata ignorata ma, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, considerata recessiva tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01). Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 m