Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35017/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCIANO LUIGI nato a COSENZA il 15/07/1975 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; /1/ Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi violazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, ha considerato la condotta tenuta dall'affidato in violazione delle prescrizioni, per la sua gravità (pernottamento per finalità ultronee in luogo diverso da quello dell'autorizzazione con falsificazione, penalmente rilevante, dell'originaria istanza, strumentale all'occultamento della violazione) e per l'assenza di resipiscenza, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: D'altra parte, il condannato si era dimostrato del tutto inaffidabile anche in costanza della procedura di revoca non documentando di avere realmente contatto il Covid 19 ed accusando gli agenti di polizia della falsificazione dell'istanza. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti di viaggio allontanamento nonostante motivi di salute visto di soggiorno falso certificato medico certificato sanitario revoca della qualità di rifugiato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCIANO LUIGI nato a COSENZA il 15/07/1975 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; /1/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi violazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, ha considerato la condotta tenuta dall'affidato in violazione delle prescrizioni, per la sua gravità (pernottamento per finalità ultronee in luogo diverso da quello dell'autorizzazione con falsificazione, penalmente rilevante, dell'originaria istanza, strumentale all'occultamento della violazione) e per l'assenza di resipiscenza, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

D'altra parte, il condannato si era dimostrato del tutto inaffidabile anche in costanza della procedura di revoca non documentando di avere realmente contatto il Covid 19 ed accusando gli agenti di polizia della falsificazione dell'istanza. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 mar