Italian court dismisses appeal claiming health rights violation regarding denied razor purchase authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the claim regarding the right to health was misaligned with the original order denying a specific razor. The detainee failed to specify the grave prejudice to health that was required to justify the initial rejection of the purchase authorization. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis e 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal against the inadmissibility of a detainee's claim for health-related items is inadmissible if the alleged prejudice to health is not substantiated or misaligned with the original decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 10/08/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il motivo proposto incentrato sulla lesione del diritto del detenuto "ad una corretta conservazione dei cibi e quindi del diritto alla salute" è con tutta evidenza disallineato risetto al contento del provvedimento impugnato con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. il reclamo proposto da Raffaele Amato avverso il diniego di autorizzazione all'acquisto di un particolare tipo di rasoio.
Rilevato che neanche in questa sede il ricorrente ha precisato il grave pregiudizio all'esercizio del diritto alla salute la cui mancata allegazione è stata posta a fondamento della inammissibilità del reclamo. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità delì ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20