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Ordinanza — n. 35010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, oltre a sollecitare apprezzamenti di merito e una lettura alternativa delle evidenze probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, sono manifestamente infondati. Non sussistono i denunciati vizi di carattere logico e giuridico. La sentenza impugnata, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale, ha desunto le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale da circostanze pacifiche ed ha escluso la rilevanza delle giustificazioni fornite non solo per la assenza di adeguati riscontri ma anche per la complessiva inattendibilità dall'imputato nel ricostruire la vicenda di cui era stato protagonista. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, oltre a sollecitare apprezzamenti di merito e una lettura alternativa delle evidenze probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, sono manifestamente infondati. Non sussistono i denunciati vizi di carattere logico e giuridico. La sentenza impugnata, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale, ha desunto le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale da circostanze pacifiche ed ha escluso la rilevanza delle giustificazioni fornite non solo per la assenza di adeguati riscontri ma anche per la complessiva inattendibilità dall'imputato nel ricostruire la vicenda di cui era stato protagonista. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione speciale inadempimento reiterato allegazioni di persecuzione contraddittorie reato speciale permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, oltre a sollecitare apprezzamenti di merito e una lettura alternativa delle evidenze probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, sono manifestamente infondati. Non sussistono i denunciati vizi di carattere logico e giuridico. La sentenza impugnata, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale, ha desunto le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale da circostanze pacifiche ed ha escluso la rilevanza delle giustificazioni fornite non solo per la assenza di adeguati riscontri ma anche per la complessiva inattendibilità dall'imputato nel ricostruire la vicenda di cui era stato protagonista. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022