Ordinanza — n. 35009/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO SALVATORE nato a CROTONE il 09/07/1985 avverso la sentenza del 18/06/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; eslt Visti gli atti. Esaminati I ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35009/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). L'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non pone una questione di erronea qualificazione giuridica. In ogni caso, la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto non è applicabile quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento - oltre che del valore economico della cosa ricettata, che deve essere in ogni caso particolarmente tenue, anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. (Sez. 1, n. 3505 del 11/02/1991, Capasso Rv. 187119 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO SALVATORE nato a CROTONE il 09/07/1985 avverso la sentenza del 18/06/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; eslt
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati I ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). L'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non pone una questione di erronea qualificazione giuridica. In ogni caso, la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto non è applicabile quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento - oltre che del valore economico della cosa ricettata, che deve essere in ogni caso particolarmente tenue, anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. (Sez. 1, n. 3505 del 11/02/1991, Capasso Rv. 187119 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022, Il Consigliere estensore Il Consigli e anziano