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Ordinanza — n. 35007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBERTO SALVATORE nato a PALERMO il 24/07/1981 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria.

Parole chiave

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deficit cognitivi scemata imputabilità incapacità di discernimento responsabilità penale menomazione psichica motivazione tardiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBERTO SALVATORE nato a PALERMO il 24/07/1981 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria.

Al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione tento conto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20