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Ordinanza — n. 35006/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35006/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35006/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO GASPARE nato a ERICE il 28/09/1964 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; i # Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo è interamente versato in fatto ed è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, anziché prospettare specifiche criticità del percorso motivazionale, si è dedicato a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, costituito da dichiarazioni testimoniali e da conversazioni registrate in supporto DVD interamente trascritto dal perito, anche ponendolo a raffronto con quello acquisto in altri procedimenti tra le stesse parti. Si tratta di operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità specie se, come nel caso in esame, finisce per sollecitare un nuovo apprezzamento delle evidenze probatorie da sovrapporre a quello, non manifestamente illogico, del giudice del merito che, nel valutarle, ha dato ampiamente conto dell'attendibilità soggettiva della persona offesa e delle sue dichiarazioni, definite coerenti, lineari e dettagliate, oltre che riscontrate puntualmente dalle conversazioni intercettate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove prova facilitata esame nel merito mancata prova di parzialità procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO GASPARE nato a ERICE il 28/09/1964 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; i #

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo è interamente versato in fatto ed è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, anziché prospettare specifiche criticità del percorso motivazionale, si è dedicato a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, costituito da dichiarazioni testimoniali e da conversazioni registrate in supporto DVD interamente trascritto dal perito, anche ponendolo a raffronto con quello acquisto in altri procedimenti tra le stesse parti. Si tratta di operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità specie se, come nel caso in esame, finisce per sollecitare un nuovo apprezzamento delle evidenze probatorie da sovrapporre a quello, non manifestamente illogico, del giudice del merito che, nel valutarle, ha dato ampiamente conto dell'attendibilità soggettiva della persona offesa e delle sue dichiarazioni, definite coerenti, lineari e dettagliate, oltre che riscontrate puntualmente dalle conversazioni intercettate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20