Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded grounds regarding mental state and prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately justify its finding of a slight mental delay that did not affect the crime's consummation. The court rejected this claim, noting the generic circumstances were implicitly denied through the high penalty imposed and the fact that the prescription period had not yet expired at the time of judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, such as when the lower court's denial of a mental state defense is supported by implicit reasoning derived from the severity of the imposed penalty and the non-expiry of the prescription term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GIUSEPPE nato a ANDRIA il 01/03/1946 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria. Al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine massimo dì prescrizione tento conto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 202