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Ordinanza — n. 34997/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34997/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Unu Abor Anthony propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 18 settembre 2015 (illecita detenzione di cocaina, commessa il 18 aprile 2015);

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo pervenendo alla logica conclusione che il condannato avesse perseguito il generico programma di locupletare attraverso la dedizione al commercio degli stupefacenti, in tal modo commettendo i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze tossicodipendenza guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNU ABOR ANTHONY nato il 20/11/1991 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

1. Unu Abor Anthony propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse:

1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 18 settembre 2015 (illecita detenzione di cocaina, commessa il 18 aprile 2015);

2) dal Tribunale di Milano in data 30 settembre 2015 (illecita detenzione e cessione di marjuana, commesse il giorno 8 settembre 2015), 3) dal Tribunale di Milano in data 20 gennaio 2016 (detenzione illecita di marjuana, commessa il 20 ottobre 2015);

4) dal Tribunale di Milano in data 16 maggio 216 (illecita detenzione di marjuana, commessa il 23 marzo 2016).

2. Denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione dei pur presenti indici rivelatori della unitaria deliberazione di tutti i reati nelle lor linee generali come: la contenuta distanza temporale, l'omogeneità degli illeciti, le modalità della condotta, le condizioni di tempo e luogo.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'allarmante progressione criminosa, minuziosamente descritta con riferimento a più provvedimenti giudiziari, ed il conseguente programma di vita scelto oggettivamente improntato alla abituale consumazione di illeciti nel settore dello spaccio di stupefacenti, considerato quale ordinario sistema di reperimento dei mezzi di sussistenza.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo pervenendo alla logica conclusione che il condannato avesse perseguito il generico programma di locupletare attraverso la dedizione al commercio degli stupefacenti, in tal modo commettendo i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d