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Ordinanza — n. 34996/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming new facts on criminal continuability due to prior judgment preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that new facts existed regarding criminal continuability. The appellant argued that a previous generic request for unification was insufficient, but the court noted the prior judgment already excluded the continuability bond for these specific crimes. Consequently, the court ruled that no new elements required a re-evaluation of the criminal link, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 663 cod. proc. pen.: A request for criminal continuability regarding crimes previously subject to a definitive judgment is not merely repetitive and is inadmissible unless new elements, such as the subsequent inclusion of those crimes in a concurrent punishment order, exist.

Parole chiave

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criminal continuability judicial preclusion new elements concurrent punishment manifest unfoundedness appeal inadmissibility criminal link reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Denunzia vizio di motivazione evidenziando che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto la richiesta reiterativa di altra analoga posto che nel precedente procedimento promosso ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 663 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Denunzia vizio di motivazione evidenziando che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto la richiesta reiterativa di altra analoga posto che nel precedente procedimento promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 663 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGGIA GIUSEPPE nato a ANDRIA il 31/05/1956 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Reggia Giuseppe propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse in data 3 dicembre 2009, per il reato di ricettazione commesso il 5 settembre 2002, ed in data 12 luglio 201 per il reato di ricettazione commesso dal 18 maggio al 7 giugno 2002.

2. Denunzia vizio di motivazione evidenziando che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto la richiesta reiterativa di altra analoga posto che nel precedente procedimento promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la difesa, come si evince dal provvedimento del 3 novembre 2016, si era limitata a chiedere, in termini generici, l'unificazione di tutti i reati e che il giudice dell'esecuzione aveva accolto la richiesta incidentale del pubblico ministero. E', comunque, sopravvenuto il fatto nuovo costituito dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati dello stesso tipo commessi dal ricorrente nel medesimo a arco temporale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. 3.1. Il provvedimento impugnato ha posto a fondamento del rigetto della richiesta (rubricata al punto B e non al punto C come si legge nel ricorso) il contenuto meramente reiterativo di quest'ultima, osservando che con precedente provvedimento divenuto definito, perché mai impugnato, l'invocata continuazione era stata riconosciuta solo per i reati oggetto di talune sentenze ma non per quelli oggetto delle sentenze citate in premessa che non solo facevano parte del cumulo in esecuzione ma che erano state anche attinte espressamente dalla richiesta avanzata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3.2.

Si tratta di argomentazione che non è stata in fatto contrastata dal ricorrente se non affermando il carattere generico della precedente richiesta, in vero del tutto irrilevante, e che è corretta in diritto. Questa ha Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di applicazione della continuazione relativa a reati che abbiano formato oggetto di una precedente istanza non è meramente ripropositiva e come tale inammissibile per l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo, superabile in presenza di elementi nuovi, solo se i predetti reati siano successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti (da ultimo Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec