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Ordinanza — n. 34724/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34724/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO DONATO nato a SAN SEVERO il 21/09/1949 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata ridete rminazione della pena irrogata entro i minimi edittali, con il secondo motivo, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, con il terzo motivo, con riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34724/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali censure procedurali impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO DONATO nato a SAN SEVERO il 21/09/1949 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata ridete rminazione della pena irrogata entro i minimi edittali, con il secondo motivo, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, con il terzo motivo, con riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge;

Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consiglierp estensore Il Pre