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Ordinanza — n. 34722/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34722/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO ANDREA NICOLA nato a IVREA il 05/01/1974 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso sentenza impugnata senza dedurre alcuno dei motivi tassativi enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen., Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate riesame dell'asilo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO ANDREA NICOLA nato a IVREA il 05/01/1974 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso sentenza impugnata senza dedurre alcuno dei motivi tassativi enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09(2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden