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Ordinanza — n. 34717/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of prescription argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted by law. Although the appellant formally cited a defect in the lower court's reasoning, the court determined this was actually a request for a different factual assessment, which falls exclusively within the trial judge's domain. Furthermore, the argument regarding the expiration of the statute of limitations was not properly raised during the appellate proceedings, rendering the entire petition invalid.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or propose alternative factual assessments, reserving such authority exclusively to the court of first instance, and appeals must strictly adhere to statutory grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning factual assessment statute of limitations Court of Cassation censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPUTO SALVATORE nato a MARANO DI NAPOLI il 24/09/1972 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta :sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e di violazione di legge; Considerato che le censure sono proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc:. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa all'omessa declaratoria di prescrizione dei reati per cui si procede, oltre che generica non è stata dedotta nel giudizio di appello, e il relativo termine non risulta decorso all'atto della pronuncia della sentenza di appello;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 12 della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi