Ordinanza — n. 34714/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPICCIRELLA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 11/05/1972 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 385 cod. pen., con il secondo, l'erronea esclusione dell'art. 131 bis cod, pen. e, con il terzo, la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34714/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., con il secondo, l'erronea esclusione dell'art. 131 bis cod, pen. e, con il terzo, la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPICCIRELLA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 11/05/1972 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 385 cod. pen., con il secondo, l'erronea esclusione dell'art. 131 bis cod, pen. e, con il terzo, la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre