Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely contested the lower court's rulings without providing specific legal arguments. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and the exclusion of recidivism under Article 99, but the court found these grounds generic and repetitive of previous decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 99 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on generic and indeterminate grounds that merely restate reasons already examined and rejected by the appellate court without establishing a specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRONE GIUSEPPE nato a ANDRIA il 12/05/1976 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, con il secondo, la violazione dell'art.99 cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto I ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2022 Il Cnsiglieje estensore Il President