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Ordinanza — n. 34710/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34710/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a CERIGNOLA il 10/02/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata in punto di aumenti di pena operati in applicazione del regime della continuazione, senza neppure allegare la manifesta illogicità dell'apprezzamento operato dal giudice di merito e limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a CERIGNOLA il 10/02/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata in punto di aumenti di pena operati in applicazione del regime della continuazione, senza neppure allegare la manifesta illogicità dell'apprezzamento operato dal giudice di merito e limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali spese di difesa cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a CERIGNOLA il 10/02/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata in punto di aumenti di pena operati in applicazione del regime della continuazione, senza neppure allegare la manifesta illogicità dell'apprezzamento operato dal giudice di merito e limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso