Ordinanza — n. 34707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLI GIUSEPPE nato a TORINO il 20/10/1975 avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOtíàto avvisP alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce «eccessività della pena inflitta - mancato riconoscimento della pena nei minimi edittali»; Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt.571 e 613 cod. proc. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 34707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLI GIUSEPPE nato a TORINO il 20/10/1975 avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOtíàto avvisP alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce «eccessività della pena inflitta - mancato riconoscimento della pena nei minimi edittali»; Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt.571 e 613 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Co siglier ,estensore Il Presidente