Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCIO MARCO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/09/1971 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente integrato la motivazione materialmente assente della sentenza di primo grado, relativa a un contrasto con il dispositivo nella misura della pena;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 604 cod. proc. pen, art. 388 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita Licata Vera, che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di rivendicazione nel pignoramento realizzazione del pegno immobiliare spese di esecuzione pignoramento infruttuoso continuazione dell'esecuzione restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 604 cod. proc. pen
Considerato che la censura è manifestamente infondata, in quanto la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
art. 388 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata statuizione sull'eccezione relativa alla diversa titolarità del bene sottoposto a pignoramento, il terzo, relativo alla violazione dell'art. 388 cod. pen., e il quarto, relativo alla mancata applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., e il quarto, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCIO MARCO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/09/1971 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente integrato la motivazione materialmente assente della sentenza di primo grado, relativa a un contrasto con il dispositivo nella misura della pena;

Considerato che la censura è manifestamente infondata, in quanto la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Aprea, Rv. 244118 - 01);

Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata statuizione sull'eccezione relativa alla diversa titolarità del bene sottoposto a pignoramento, il terzo, relativo alla violazione dell'art. 388 cod. pen., e il quarto, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili in quanto aspecifici; Ritenuto che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassa zione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita Licata Vera, che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore