Criminal appeal dismissed as inadmissible for proposing a new factual assessment instead of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual elements of the case rather than challenging a legal error. Although the appellant formally cited a defect in the lower court's reasoning, the court determined this was actually a request for a different factual assessment. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the Court's powers to review facts, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassazione lacks the authority to substitute its own evaluation of factual elements, reserving such assessment exclusively for the court of first instance, thereby rendering appeals based on a mere proposal of a different factual reading inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIINO GIACOMO nato a CARINI il 21/05/1990 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo del contestato reato di evasione, ritenuto sussistente nonostante l'imputato versasse in stato di necessità; Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside