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Ordinanza — n. 34696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for the alleged errors. The appellant merely contested the lower court's findings generically without linking arguments to specific statutory violations or distinct legal issues. Consequently, the appeal was rejected as it merely requested a re-evaluation of facts already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and precise; generic or indeterminate grounds that merely restate reasons already rejected by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specificity cassation procedure reiteration of rejected reasons motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA ALESSANDRO nato a FOGGIA il 14/09/1996 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con il secondo motivo, la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel caso di specie;

Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P