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Ordinanza — n. 34695/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for proposing a new factual assessment instead of a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual elements of the crime rather than citing a legal error. Although the appellant formally alleged a defect in the lower court's reasoning, the court determined this constituted a prohibited request for a different factual assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessment exclusively to the trial judge, and an appeal proposing a different factual evaluation is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual assessment power subjective element of crime procedural law limitations Court of Cassation jurisdiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA ANTONIO nato a CARINI il 11/03/1991 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo del contestato reato di evasione Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden