Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding mandatory exhaustion of statutory grounds for violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the applicant failed to exhaust the specific statutory grounds for challenging a sentencing decision. The applicant argued a violation of law regarding the non-verification of exemption causes under Article 129 of the Code, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissibility to the cases explicitly listed therein. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it relies on a violation of law not expressly listed in the exhaustive provisions of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLI ALDUSH nato il 23/01/1989 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avvigo----aflì:EpsElz udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; o ssosv A Considerato che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 ére estensore Il Pr,es