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Ordinanza — n. 34689/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34689/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO GAETANO nato a MARATEA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della prova, anche in relazione al travisamento delle prove della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO GAETANO nato a MARATEA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della prova, anche in relazione al travisamento delle prove della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che analoghi rilievi valgono per la memoria depositata dal ricorrente;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere, estensore Il Presiden