Ordinanza — n. 34682/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CHIRICO ANNA MARIA nato a CEFALU' il 04/11/1957 nel procedimento a carico di: TORNABENE BENVENUTO nato a POLIZZI GENEROSA il 04/11/1936 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; fr OSSERVA Ritenuto che la ricorrente, parte civile costituita, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela e ha revocato le statuizioni civili adottate all'esito del giudizio di primo grado;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, RV. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CHIRICO ANNA MARIA nato a CEFALU' il 04/11/1957 nel procedimento a carico di: TORNABENE BENVENUTO nato a POLIZZI GENEROSA il 04/11/1936 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; fr OSSERVA Ritenuto che la ricorrente, parte civile costituita, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela e ha revocato le statuizioni civili adottate all'esito del giudizio di primo grado;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente si è limitatck a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la questione della tardività della querela; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, RV. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consiglier estensore Il