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Ordinanza — n. 34681/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34681/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABECHAVA MALKHAZ nato il 04/08/1980 avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIUDICE DI PACE di LUCERAtlato_ay~re udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con sentenza del 12 novembre 2020 il Giudic:e di pace di Lucera ha dichiarato Gabechava Malkhaz colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro diecimila di multa; Considerato che l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adito Tribunale di Foggia ha trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34681/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro diecimila di multa; Considerato che l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adito Tribunale di Foggia ha trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile;

Parole chiave

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partenza illegale misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute rischio di soggiorno illegale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABECHAVA MALKHAZ nato il 04/08/1980 avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIUDICE DI PACE di LUCERAtlato_ay~re udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con sentenza del 12 novembre 2020 il Giudic:e di pace di Lucera ha dichiarato Gabechava Malkhaz colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro diecimila di multa; Considerato che l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adito Tribunale di Foggia ha trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile;

Ritenuto che l'esame nel merito del ricorso - tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è precluso dal rilievo prelliminare e assorbente della sua inammissibilità, per essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità, sì come impone, «a pena di inammissibilità», l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso deve essere dic:hiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec