Ordinanza — n. 34680/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDALLA ABBAS SABRI nato il 13/02/1991 ABDOU ALI nato il 29/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Abdalla Abbas Sabri e Abdou Ali colpevoli del reato, loro ascritto in concorso, di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis e :3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, condannandoli alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 2.025.000,00 ciascuno;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDALLA ABBAS SABRI nato il 13/02/1991 ABDOU ALI nato il 29/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Abdalla Abbas Sabri e Abdou Ali colpevoli del reato, loro ascritto in concorso, di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis e :3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, condannandoli alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 2.025.000,00 ciascuno;
Considerato che i separati ricorsi, con unico motivo, deducono l'erroneità in diritto del diniego delle attenuanti generiche e contestano la correttezza della motivazione; Ritenuti i rilievi svolti del tutto generici in rapporto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha ragionevolmente valorizzato la gravità delle condotte contestate e la mancanza di elementi positivamente valutabili, senza essere criticamente opposta dai ricorrenti, che invece invocano rinnovate valutazioni di merito, non consentite in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci