Ordinanza — n. 34676/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGVART COSTANTIN BOGDAN nato il 17/06/1989 avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI ClatameztscrztharParti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 27 agosto 2021 del Tribunale di Napoli, che ha revocato nei confronti di Ungvart Costantin Bogdan la sospensione condizionale della pena concessagli con le sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Como, irrevocabili rispettivamente il 27 aprile 2016 e il 14 maggio 2016, è stato proposto personalmente dall'interessato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGVART COSTANTIN BOGDAN nato il 17/06/1989 avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI ClatameztscrztharParti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 27 agosto 2021 del Tribunale di Napoli, che ha revocato nei confronti di Ungvart Costantin Bogdan la sospensione condizionale della pena concessagli con le sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Como, irrevocabili rispettivamente il 27 aprile 2016 e il 14 maggio 2016, è stato proposto personalmente dall'interessato;
Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec