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Ordinanza — n. 34675/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34675/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI NICOLA nato il 31/12/1982 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trapani, ritenuta l'ipotesi del concorso anomalo nel più grave delitto di tentato omicidio da altri commesso, riconosciuta l'attenuante di cui al capoverso di detto articolo ed esclusa la recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Buscemi Nicola a un anno, cinque mesi e ventisette giorni di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 34675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato recidiva nell'infrazione riduzione della multa scemata imputabilità procedura di revisione penale crimine

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI NICOLA nato il 31/12/1982 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trapani, ritenuta l'ipotesi del concorso anomalo nel più grave delitto di tentato omicidio da altri commesso, riconosciuta l'attenuante di cui al capoverso di detto articolo ed esclusa la recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Buscemi Nicola a un anno, cinque mesi e ventisette giorni di reclusione;

Ritenuto che il ricorso, che, con unico motivo, contesta la correttezza della motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui agli artt. 116, 56 e 575 cod. pen., sviluppa censure non consentite in sede di legittimità; Rilevato, invero, che i rilievi svolti non sono scanditi dal necessario confronto critico con le linee argomentative della decisione, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza alle risultanze del quadro probatorio, ampiamente ripercorso, e corrette in diritto per la esatta operata applicazione della norma di cui all'art. 116 cod. pen., interpretata in coerenza con la sua ratio e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza;

Considerato che il ricorrente tende, invece„ a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di merito rispetto alla ricostruzione dei dati fattuali operata in sede di merito e riprendendo nella sua analisi solo un passo del discorso giustificativo complessivo, una nuova lettura degli aspetti attinenti alle circostanze del fatto ascrittogli al fine del diverso inquadramento giuridico della vicenda e della diversa valutazione dell'elemento soggettivo del reato, secondo una prospettazione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co