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Ordinanza — n. 34674/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34674/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34674/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISI MARIA nato a MESSINA il 07/09/1961 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato Aloisi Maria alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione di legge in relazione all'art. 195 cod. proc. pen., è inammissibile perché, oltre a opporre rilievi di merito non consentiti in sede di legittimità, è riproduttivo di profili di censura ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e argomentate risposte, non viziate da alcun profilo di manifesta illogicità, coerenti nell'analisi delle obiezioni difensive ed esenti da vizi giuridici in considerazione del condiviso consolidato orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Sez. 6 n. 12892 del 20/02/2020, L., Rv. 279259);

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 195 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34674/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il decorso del termine prescrizionale, sopravvenuto alla sentenza di appello, non può essere, inoltre, rilevato in questa sede, perché la inammissibilità delle ulteriori ragioni di censura ha precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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nozione di molestie abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata perturbatore per comportamento espressioni sconvenienti minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
art. 195 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione di legge in relazione all'art. 195 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISI MARIA nato a MESSINA il 07/09/1961 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato Aloisi Maria alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione di legge in relazione all'art. 195 cod. proc. pen., è inammissibile perché, oltre a opporre rilievi di merito non consentiti in sede di legittimità, è riproduttivo di profili di censura ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e argomentate risposte, non viziate da alcun profilo di manifesta illogicità, coerenti nell'analisi delle obiezioni difensive ed esenti da vizi giuridici in considerazione del condiviso consolidato orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Sez. 6 n. 12892 del 20/02/2020, L., Rv. 279259);

Considerato inammissibile anche il secondo motivo che attiene alla quantificazione della provvisionale, attingendo la censura una valutazione di natura discrezionale, con la quale neppure si confronta specificamente e che è stata ragionevolmente esplicata dalla Corte di appello, che l'ha giudicata adeguata alla gravità del fatto; Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il termine prescrizionale del reato ascritto, secondo la disciplina normativa vigente, è maturato in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, avuto riguardo al tempus commissi delicti e alla durata del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi, e dovendo escludersi che il Giudice di appello doveva rilevare, come si assume, una prescrizione non ancora maturata;

Ritenuto che il decorso del termine prescrizionale, sopravvenuto alla sentenza di appello, non può essere, inoltre, rilevato in questa sede, perché la inammissibilità delle ulteriori ragioni di censura ha precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.