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Ordinanza — n. 34672/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34672/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GENNARO nato a TARANTO il 19/06/1997 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Albano Gennaro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, la prima, dal Gup dello stesso Tribunale il 6 luglio 2017 (irrevocabile il 29 luglio 2017) e, la seconda, dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2020 (irrevocabile il 23 marzo 2021);

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 34672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GENNARO nato a TARANTO il 19/06/1997 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Albano Gennaro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, la prima, dal Gup dello stesso Tribunale il 6 luglio 2017 (irrevocabile il 29 luglio 2017) e, la seconda, dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2020 (irrevocabile il 23 marzo 2021);

Parole chiave

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criminalità persistente riduzione della pena sanzioni penali sospensione di pena concorso materiale di reati formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GENNARO nato a TARANTO il 19/06/1997 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Albano Gennaro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, la prima, dal Gup dello stesso Tribunale il 6 luglio 2017 (irrevocabile il 29 luglio 2017) e, la seconda, dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2020 (irrevocabile il 23 marzo 2021);

Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen. tra i reati, pur di natura omogenea e commessi con analoghe modalità esecutive e a breve distanza temporale (dodici giorni), la insussistenza di elementi idonei e sufficienti ad affermare che le due rapine siano state il frutto di unico momento volitivo-deliberativo, piuttosto che espressione di determinazioni criminose estemporanee e di uno stile di vita proclive a delinquere, rilevando in tal senso anche l'impossibilità di affermare la presenza del medesimo complice nelle due rapine e la diversità delle persone offese dal reato;

Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la contraddittorietà/manifesta illogicità/carenza della motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette - anche alla luce delle deduzioni svolte con la memoria depositata in questa sede - un confronto specifico con le logiche ed esaustive argomentazioni dell'ordinanza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così