Ordinanza — n. 34671/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGI FRANCESCO nato a BARI il 22/12/1969 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato e che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari •ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato Raggi Francesco alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 cligs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso con unico motivo denuncia l'incorsa erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione per quanto concerne la disposta conferma della mancata concessione delle attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il ricorso del tutto generico, poiché il ric:orrente, reiterando l'enunciazione dei criteri interpretativi dell'art. 62-bis cod. peri., già rimarcata nella sentenza impegnata, non individua anche in questa sede ragioni concrete valutabili positivamente in suo favore; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGI FRANCESCO nato a BARI il 22/12/1969 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato e che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari •ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato Raggi Francesco alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 cligs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso con unico motivo denuncia l'incorsa erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione per quanto concerne la disposta conferma della mancata concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto il ricorso del tutto generico, poiché il ric:orrente, reiterando l'enunciazione dei criteri interpretativi dell'art. 62-bis cod. peri., già rimarcata nella sentenza impegnata, non individua anche in questa sede ragioni concrete valutabili positivamente in suo favore; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i