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Ordinanza — n. 34670/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of a qualified defense attorney's signature as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was not signed by a defense attorney enrolled in the special register. Although the appellant personally submitted the document and later provided a memorandum from a qualified lawyer, the initial lack of proper formalities rendered the act void. The court ruled that appeals under the relevant criminal procedure code must strictly adhere to these signature requirements to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special register; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano regardless of subsequent corrections.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special defense attorney register criminal procedure code de plano inadmissibility legal representation requirements diritto di visita corrispondenza con il difensore audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 23 June 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRIERI ANTONIO nato a MONTALTO UFFUGO il 04/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con ordinanza del 24 settembre 2020 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Intrieri Antonio, volto a ottenere la generica possibilità di svolgere video colloqui via Skype con i congiunti; Considerato che il condannato ha proposto reclamo personale al Tribunale di sorveglianza ribadendo la sua richiesta;

Considerato che l'adito Tribunale in data 18 novembre 2021 ha riconvertito il reclamo in ricorso per cassazione, che ha rimesso a questa Corte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto l'esame del ricorso nel merito precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sua inammissibilità, per non essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità; Considerato, invero, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, e anche nel caso di reclamo riconvertito in ricorso per cassazione, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, «a pena di inammissibilità», da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione;

Ritenuta irrilevante, la successiva presentazione della memoria da pare di difensore munito della particolare legittimazione richiesta, stante la mancanza originaria dei requisiti formali previsti per il ricorso; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.